Buone pratiche in materia di accettazione di garanzie fideiussorie da parte dell’Amministrazione Comunale

 

Oggetto: Buone pratiche in materia di accettazione di garanzie fideiussorie da parte dell’Amministrazione Comunale.

premesso

che all’atto della stipulazione della convenzione urbanistica con il Comune di San Donato del 9 marzo 2017, l’operatore privato ha consegnato al Comune di San Donato Milanese, come prevede la legge, una serie di fideiussioni assicurative a a garanzia dell’esecuzione delle opere:
Fidejussione n. 1715000306000133 rilasciata da NADEJDA Insurance Company di Euro 230.000,00 (garanzia rata scadente il 1 agosto 2017 per la monetizzazione aree a servizi);
Fidejussione n. 171500306000132 rilasciata da NADEJDA Insurance Company di Euro 651.000,00 (garanzia pagamento oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in ratei mensili dall’1 giugno 2017 al 1 dicembre 2018);
Fidejussione n. 171500306000131 rilasciata da NADEJDA Insurance Company di Euro 1.292.000,00 (garanzia sul contributo costo di costruzione dovuto in ratei mensili dall’1 giugno 2017 al 1 dicembre 2018);
Polizza fidejussoria n. 171500306000135 rilasciata da NADEJDA Insurance Company per un importo pari a Euro 300.000,00 (garanzia opere urbanizzazione primaria art. 5.1. convenzione);
Polizza fidejussoria n. 171500306000137 rilasciata da NADEJDA Insurance Company per un importo pari a Euro 160.000,00 (garanzia opere di urbanizzazione secondaria art. 6.1 convenzione);
Polizza fidejussoria n. 171500306000134 rilasciata da NADEJDA Insurance Company per un importo pari a Euro 1.000.000,00 (garanzia corrispondente al costo di progettazione e realizzazione delle opere di compensazione, di cui all’art. 6.2 della convenzione: servzio bus e Pratone);
Polizza fidejussoria n. 171500306000136 rilasciata da NADEJDA Insurance Company per un importo pari a Euro 25.000,00 (garanzia delle obbligazioni nei confronti del Comune di Milano, di cui all’art. 91 della convenzione).
che l’importo complessivo delle fideiussioni assicurative ammonta a € 3.498.000.
che tutte le garanzie che precedono sono state rilasciate da tale NADEJDA Insurance Company, compagnia di assicurazioni bulgara;
che con comunicato stampa del 24 novembre 2016 l’IVASS (istituto pubblico di vigilanza sulle assicurazioni collegato alla Banca d’Italia) comunicava che NADEJDA Insurance Company aveva riscontrato in Italia alcune polizze fideiussorie contraffatte a proprio nome. L’IVASS comunicava altresì gli indirizzi ai quali rivolgersi per verificare la veridicità delle fideiussioni emesse dalla predetta compagnia;
che con comunicato stampa del 28 dicembre 2016 l’IVASS comunicava al pubblico “che è in corso, da parte dell’Autorità bulgara, in attuazione delle raccomandazioni della Commissione Europea contenute in un report del 26 febbraio 2016, una verifica sulla stabilità finanziaria del settore assicurativo bulgaro attraverso la revisione dei bilanci e l’accertamento del possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa comunitaria di alcune imprese di assicurazione, tra le quali INSURANCE COMPANY NADEJDA AD”;
che con comunicato stampa del 10 febbraio 2017 l’IVASS comunicava al pubblico che “l’Autorità di Vigilanza bulgara – Financial Supervision Commission (FSC) – ha reso noti i risultati della verifica alla data del 30 Giugno 2016. Con riferimento a INSURANCE COMPANY NADEJDA AD impresa bulgara abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi anche nel ramo 15 – Cauzione, è emerso un deficit patrimoniale. L’Autorità di Vigilanza bulgara ha pertanto richiesto l’adozione delle opportune misure di risanamento”;
che tutti gli avvisi dell’IVASS si concludevano come segue: “Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato dell’interesse degli utenti.”;
che in effetti, come agevolmente verificabile da qualsiasi motore di ricerca su internet, le notizie relative al Nadejda sono reperibili da fonti qualificate in frazioni di secondo;
che il 9 marzo 2017 il Comune di San Donato accettava le predette garanzie rilasciate da NADEJDA Insurance Company;
che con comunicato stampa del 1 giugno 2017 l’IVASS comunicava al pubblico che l’Autorità di Vigilanza bulgara non aveva “ritenuto adeguato il piano presentato dall’impresa e di averlo rigettato con Provvedimento del 10 maggio 2017”;
che con comunicato stampa del 19 giugno 2017 l’IVASS comunicava al pubblico che l’Autorità di Vigilanza bulgara aveva vietato per un mese a NADEJDA di stipulare nuove polizze;
che con comunicato stampa del 19 luglio 2017 l’IVASS comunicava al pubblico che l’Autorità di Vigilanza bulgara aveva prorogato per un mese il divieto nei confronti di NADEJDA di di stipulare nuove polizze;
che con comunicato stampa del 18 agosto 2017 l’IVASS – Banca d’Italia comunicava al pubblico che l’Autorità di Vigilanza bulgara aveva ritirato al NADEJDA la licenza per operare. Conseguentemente l’impresa non poteva più operare neppure in Italia;
che il problema dell’accettazione da parte di enti pubblici di garanzie inadeguate costituisce ormai una vera e proprie emergenza nazionale (cfr. “Fideiussioni – Nota di approfondimento e avvertenze ai Comuni”, pubblicata da IFEL Fondazione ANCI il 4 luglio 2016);
che questa vicenda e la situazione generale in atto fanno emergere la necessità di prevedere buone pratiche volte a scongiurare il rischio che il Comune accetti fideiussioni di possibile difficoltosa escutibilità;
che se è vero che i bandi pubblici non possono prevedere limitazioni ingiustificate nei confronti dei prestatori di garanzie, la legge non vieta alle stazioni appaltanti o agli enti pubblici concedenti di introdurre in sede di lex specialis della gara particolari cautele idonee a soddisfare l’esigenza di affidabilità della garanzia richiesta ai sensi dell’art. 1943 c.c. (cfr. Cons. Stato 30 agosto 2005 n. 4421 e T.A.R. Venezia, 25/06/2007, n. 2032).

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Comunale

delibera quanto segue.

Prima di accettare qualsiasi garanzia fideiussoria l’Amministrazione Comunale è tenuta ad accertare presso le competenti autorità che non sussistano segnalazioni di allarme in relazione a soggetti emittenti le garanzie.
In tutti i casi nei quali è previsto il rilascio di garanzie fideiussorie (bancarie o assicurative) a favore dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima deve imporre ai contraenti la seguente condizione: “Al fine di soddisfare l’esigenza di affidabilità della garanzia richiesta ai sensi dell’art. 1943 c.c., non sono ammesse garanzie fideiussorie di qualsiasi genere rilasciate da soggetti che le competenti autorità di vigilanza bancaria o assicurativa abbiano ritenuto in stato di deficit patrimoniale o privi dei requisiti prudenziali minimi di vigilanza o, comunque, necessitanti di piani di risanamento, salvo che l’adempimento delle garanzie rilasciate da tali soggetti non sia integralmente assicurata da fondi pubblici di garanzia sottoposti al diritto dell’Unione Europea o di suoi paesi membri”.
Con impegno di Sindaco e Giunta a provvedere all’esecuzione di quanto deliberato.